Adeguamento Statutario – ETS ODV
Associazione
ETS ODV ATTIVA
LIZZANO
Modifica statutaria esente dall’imposta di registro e di bollo con lo
scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai
sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3
Premessa: L’Assemblea Ordinaria in
data 05/04/2019 decide la modifica dello
Statuto dell’Associazione in forza del quale l’Associazione, costituita in data 21/05/2010
con atto costitutivo registrato in data 07/06/2010, presso l’AdE di Taranto al
n.5611, serie 3, assume la nuova
denominazione Ente Terzo Settore –
O.D.V. Attiva Lizzano , adegua il proprio statuto
alle modifiche normative introdotte dal Dlg.n.117/2017 ed opera in continuità
con la modalità operative che la
qualificano come Associazione di Volontariato iscritta al Registro del volontariato
della Regione Puglia n.1574 al numero del provvedimento
dirigenziale 907 del 03/08/2012 in quanto Ente di Terzo settore si iscriverà nel registro unico
nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale
iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Costituzione - Denominazione –
Sede - Durata
Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla
legge, con sede in Lizzano, quale Ente del terzo settore, l’associazione
denominata Attiva Lizzano ETS-OdV” in
conformità al dettato del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto,
ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune potrà
avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede
legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di
modifica dello statuto.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
Art.
2. L’associazione
AttivaLizzano - OdV”, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira
ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è un’associazione autonoma,
apartitica e laica.
Finalità
e attività
Art. 3. L’associazione
opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di
terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice
del Terzo Settore:
a)
interventi e servizi sociali ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
e) interventi e
servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, con
esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio
dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla
tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14
agosto 1991, n. 281;
f)
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni;
h)
ricerca scientifica di particolare
interesse sociale;
j)
radiodiffusione sonora a carattere
comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni;
k)
organizzazione e gestione di attività
turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l)
formazione extra-scolastica,
finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;
q)
alloggio sociale, ai sensi del
decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive
modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o
lavorativi;
s)
agricoltura sociale, ai sensi
dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
t)
organizzazione e gestione di attività
sportive dilettantistiche;
v)
promozione della cultura della legalità,
della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w)
promozione e tutela dei diritti umani,
civili, sociali e politici, nonché dei
diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale
di cui al presente articolo, promozione
delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche
dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo
1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z)
riqualificazione di beni pubblici
inutilizzati o di beni confiscati
alla criminalità organizzata
Ed in particolare persegue le seguenti finalità:
·
tutela della salute, intesa come bene individuale
e collettivo;
·
promuovere lo sviluppo e la diffusione della
cultura ambientalista, eco-solidale ed eco-pacifista;
·
prevenire e contrastare ogni genere e specie di
inquinamento dell’'ambiente e di alterazione degli ecosistemi e garantire gli
equilibri ecologici;
·
promuovere la produzione, lo scambio e la
diffusione di rilevazioni scientifiche in merito alle tematiche dell’ambiente e
della salute pubblica al fine di migliorare la qualità della vita dei singoli e
della collettività;
·
promuovere e favorire la partecipazione attiva
dei cittadini alla determinazione delle scelte riguardanti il territorio e le sue
risorse;
·
tutelare la biodiversità e i diritti delle altre
specie viventi;
·
diffondere l'equo impiego delle risorse
disponibili, nel rispetto dei valori e dei diritti umani, civili, sociali e
nella salvaguardia del Patrimonio naturale e storico-culturale;
·
recuperare e valorizzare il patrimonio
ambientale e promuovere i diritti civili e superare le disparita di trattamento
esistenti per ragioni : razziali, religiose e di genere, causate dalla violazione
dei principi della cultura ambientalista
e solidale;
·
promuovere e realizzare iniziative per lo
sviluppo sostenibile:
· valutare e intervenire sui
problemi inerenti l’ambiente e la salute collettiva, con particolare attenzione
alla tutela della salute dell’infanzia;
·
interloquire con la cittadinanza, le aziende,
gli organi e gli enti pubblici e privati, con tutte le organizzazioni
professionali, le associazioni e i comitati legati direttamente e indirettamente al settore della tutela della
salute e dell’ambiente;
·
promuovere l'attivazione di scambi e reti
sociali, finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle singole
persone e dei gruppi sociali;
·
promuovere e favorire iniziative di educazione
ambientale, anche in collegamento con le Istituzioni formative e di istruzione,
sia pubbliche sia private;
Art.
4. L’associazione
realizza i propri scopi con le seguenti attività:
•
elaborazione e realizzazione di progetti-obiettivi su
tematiche attinenti alle finalità e agli scopi statutari:
•
organizzazione e sostegno a manifestazioni culturali e
scientifiche inerenti le tematiche della salute e dell’ambiente:
•
promozione ed organizzazione di campagne di opinione e
di denuncia volte alla tutela dell'ambiente e della salute collettiva;
•
predisposizione ed attuazione di Programmi e progetti
di tutela, di recupero ambientale e salvaguardia della salute collettiva:
•
formazione, riqualificazione, informazione e
sensibilizzazione sulle tematiche oggetto degli scopi dell'associazione:
•
collaborazione con Autorita Governative locali, Enti,
Organizzazioni, Associazioni internazionali, nazionali e locali, gli Enti
pubblici e privati con le Organizzazioni
di volontariato ed ETS per il perseguimento dei medesimi scopi
dell'Associazione prevedendo anche la possibilita di consorziarsi con essi;
•
promozione e realizzazione di iniziative volte a garantire un assetto
del territorio coordinato e compatibile con i valori ambientali e con la tutela
della salute;
•
promozione e realizzazione attività, eventi, iniziative volte alla
tutela dei beni ambientali e culturali:
•
organizzazione
di gruppi di lavoro per produrre, raccogliere, diffondere strumenti di informazione
editoriale, audiovisivi, quanto altro
possibile, attraverso l’evoluzione dei mezzi e delle tecniche di comunicazione
analogica e digitale;
•
orientamento
al lavoro, formazione professionale, qualificazione e riqualificazione sulle tematiche esplicate dallo Statuto,
anche attraverso la promozione o la gestione diretta di parchi, riserve e beni
culturali in genere;
•
promozione della costituzione di altri ETS, ovvero la partecipazione ad essi come soci,
al fine di sostenere il conseguimento degli scopi dell'Associazione medesima;
•
promozione e realizzazione di
iniziative editoriali avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione
disponibili;
•
elaborazione e realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento
di uno sviluppo durevole e sostenibile che diano attuazione al raggiungimento
della sicurezza alimentare, della difesa della biodiversita, alla difesa ed al
pieno utilizzo delle risorse naturali, al miglioramento della qualità della
vita e a tutte quelle azioni condivise e sottoscritte negli accordi internazionali
sull’ambiente;
•
attivita di studio, ricerca e ricerca-intervento e predisposizione e
attivazione servizi;
•
organizzazione
occasionale, nei limiti consentiti dalla legge, di raccolte pubbliche di fondi:
•
presentazione
progetti, trattative private, richieste di contributi per lo svolgimento
convenzionato o in regime di accreditamento di attivita e/o accordi con
qualsiasi
Ente, Istituzione ed Organizzazione locale, regionale, nazionale e
internazionale.
Art. 5. Per lo
svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente
dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti
agli enti associati.
Per il
perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad
altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e
metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del
conseguimento delle finalità statutarie.
Art. 6. Ai
sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche
attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con
apposito Decreto ministeriale.
L’individuazione di tali attività sarà operata
dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Per le
attività d’interesse generale prestata l’associazione può
ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e
strumentali nei limiti di cui all’art. 6 D.Lgs. n.117/2017.
Soci
Art.
7. Possono
diventare soci dell’associazione tutti
coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano
impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e
volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.
Possono
essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento
del numero delle associazioni di volontariato.
Il
mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota
associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
Art.
8. La domanda di
ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio
deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante.
L’adesione del socio è annotata nel libro soci.
Art. 9. Il rigetto della
domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato
specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro
60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà
in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti
e doveri dei soci
Art.
10. I soci hanno
il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative
dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere
eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.
Ciascun
socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al
Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
Essi
hanno, inoltre, il diritto di recedere, con
preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza
all’associazione.
I
diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni
altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I
soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello
statuto e degli eventuali regolamenti.
I soci
che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul
patrimonio della stessa.
Perdita della qualità di socio
Art. 11. La qualità di socio si
perde:
- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione.
Perdono
la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di
indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione
di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione
si mettano in condizione di inattività prolungata.
La
perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il
provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di
giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro
e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Volontari
Art. 12. Sono volontari gli
associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in
modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche
indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le
spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro
limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai sensi dell’art. 17
comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere
rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46
del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e
150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le
tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa
modalità di rimborso.
La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario
è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Non si considera
volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello
svolgimento delle loro funzioni.
I soci
che prestano attività di volontariato ai sensi dell’art. 18, comma 1, del
D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi
allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso terzi.
I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Sostenitori
Art.
13. Possono
altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che,
condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e
volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di
elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle
iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
Lavoratori
Art. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente
nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il
numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari.
Organi
Sociali e Cariche Elettive
Art.
15. Sono organi
dell’associazione:
a.
l’Assemblea dei soci;
b.
il Consiglio Direttivo;
d. l’Organo di controllo,
laddove eletto.
Tutte
le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione.
L’Assemblea
Art.
16. L’Assemblea
è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a
un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.
L’Assemblea è presieduta di norma dal
Presidente che la convoca:
-
almeno una volta all’anno;
-
entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
- ogni
qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
-
quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Per
convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera
il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda
convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Art. 17. L’Assemblea, è convocata almeno
10 giorni prima del giorno previsto mediante
invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente
controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi
tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della
convocazione.
L’avviso
di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione,
l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
All’ Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o
esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
Art.
18. L’Assemblea
ha i seguenti compiti:
- discute ed approva il bilancio
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
- delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo
- delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
Art.
19. L’Assemblea è
validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati,
presenti in proprio o per delega scritta
da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione;
mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa
qualunque sia il numero degli intervenuti.
Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
Le
deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 20. Per le modifiche statutarie
l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo
scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea
delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art.
21. Nelle
delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro
responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le
votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle
cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le
deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla
sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal
segretario dell’Assemblea.
Consiglio
Direttivo
Art.
22. Il Consiglio
Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti
dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati
dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti
i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero
indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.
Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto,
l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici
direttivi.
I
consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere
l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando
istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la
data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è
attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o
congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono
iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Art.
23. Il Consiglio
Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui
deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso
nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 10 giorni prima della riunione.
Le
riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi
tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art.
24. Il Consiglio
Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione:
pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del
programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla
competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello
specifico:
- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
- predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d’interesse generale esperibili dall’associazione;
- predispone annualmente il bilancio d’esercizio e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
Art.
25. In caso
venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio
Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.
Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da
sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono
in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in
numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’Assemblea per nuove
elezioni.
Il Presidente
Art.
26. Il
Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma
sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a
riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne
quietanza.
Può
delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con
procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue
mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi
di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla
ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per
fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde
personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 27. Al
Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di
predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal
Consiglio.
Al Tesoriere può essere conferito potere di operare
con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere
conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni
per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le
mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal
Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal
Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art.
28. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle
sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati
alla sua custodia unitamente al libro soci.
L’Organo
di controllo
Art.
29.
Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30
del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche
monocratico.
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica
l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma
secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i
predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di
monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in
conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo
settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto
dall'Organo di controllo.
I componenti dell'Organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al
superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la
revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo è costituito da revisori
legali iscritti nell’apposito registro.
Patrimonio,
esercizio sociale e bilancio
Art.
30. Gli esercizi
sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura
dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato
all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio sociale.
Il
bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con
l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di
missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione
e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In
caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a
euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto
finanziario per cassa.
Art. 31. Le entrate
dell’associazione sono costituite da:
a)
quote associative degli aderenti;
b)
contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di
Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;
c)
donazioni e lasciti testamentari;
d)
rimborsi derivanti da convenzioni;
e)
rendite patrimoniali;
f)
attività di raccolta fondi;
g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive
marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del
D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di
interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi
titolo pervenga all’associazione.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale
delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei
casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto
per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art.
32. Il
patrimonio sociale è costituito da:
a)
beni immobili e mobili;
b)
azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art.
33. Il
patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo
più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.
Le
quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di
un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione.
È vietata
la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e
riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di
recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.
Libri sociali
Art. 34. L’associazione deve tenere i
seguenti libri sociali:
a)
libro
degli associati
b)
registro dei volontari;
c)
libro
delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
d)
libro
delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali
altri organi sociali.
Pubblicità
e trasparenza
Art.
35.
Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli
atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai
bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro
soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del
Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo.
Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione
dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso
professionisti di cui l’associazione si avvale.
Le richieste di acceso alla documentazione vengono
indirizzate al Presidente dell’associazione.
Bilancio sociale e
informativa sociale
Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate,
sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare
annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet
della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs.
117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Scioglimento
dell’associazione e devoluzione dei beni
Art.
37. Lo
scioglimento dell’associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le
maggioranze previste dell’art.20 comma 2 dello statuto.
In caso di scioglimento il patrimonio
dell’associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del
Consiglio Direttivo approvata dall’assemblea, sarà interamente devoluto, previo
parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo
settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni
di volontariato operanti in identico o analogo settore.
In
nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la
richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Norma
finale
Art. 38. Per quanto non previsto
dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative
in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e
alle loro eventuali variazioni.
Lizzano, 05 aprile 2019
Letto firmato e sottoscritto
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