22 luglio 2020

SECONDO SOLLECITO ALLA REGIONE PUGLIA, ALLA PROVINCIA DI TARANTO E AL COMUNE DI TARANTO


In riferimento alle inique risposte ottenute  dal DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE SERVIZIO BONIFICHE E PIANIFICAZIONE della Regione Puglia e alla totale assenza di risposte dalla Provincia di Taranto e dal Comune di Taranto, in data odierna si invia un secondo sollecito ai tre attori minacciando che,  protraendo con l’omissione delle informazioni richieste o in mancanza di adeguate risposte  saremo costretti a rivolgerci alla magistratura ai sensi dell’art. 328 del codice penale[1]. La nota viene inviata singolarmente ad ognuno e per conoscenza al NOE di Lecce e alla Guardia di Finanza di Taranto,  sia per la discarica Mennole e sia per la Palombara;


[1] Articolo 328 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398) [Aggiornato al 30/06/2020]
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

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